Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici nel processo civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

          «Possono essere iscritti nell'albo per la categoria medico-chirurgica esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».

      2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Ai fini del primo comma, sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».